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Codice Napoleonico III – Titolo II – delle donazioni tra i vivi, e dei testamenti.

TITOLO II.

DELLE DONAZIONI TRA I VIVI, E DEI TESTAMENTI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

893. Nessuno potrà disporre de’ suoi beni a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi o per testamento nelle forme stabilite in appresso.

894. La donazione tra i vivi è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata, in favore del donatario che l’accetta.

895. Il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato d’esistere, di tutti o di parte de’ suoi beni, e che ha la facoltà di rivocarlo.

896. Le sostituzioni sono vietate.

Qualunque disposizione colla quale il donatario, l’erede instituito od il legatario sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all’erede instituito od al legatario.

[Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che l’Imperatore avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com’è stato regolato con l’Atto Imperiale del 30. Marzo 1806. e col Senatus-Consulto del dì 14., Agosto successivo.]1

897. Sono eccettuate dall’articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI. di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle.

898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l’eredità od il legato, nel caso in cui il donatario, l’erede od il legatario non la conseguissero.

899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione tra vivi o d’ultima volontà, per cui sarà dato ad uno l’usufrutto, e ad altri la nuda proprietà.

900. In qualunque disposizione tra vivi o d’ultima volontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai costumi.

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Codice Napoleonico III – Titolo I – Delle Successioni

TITOLO I.

DELLE SUCCESSIONI.

CAPO I.

Dell’apertura delle Successioni, e dell’immediato passaggio di possesso negli Eredi.

718. Le successioni si aprono per la morte naturale, e per la morte civile.

719. La successione per la morte civile è aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in conformità delle disposizioni della sezione seconda del capo secondo del titolo Del Godimento e della Perdita dei Diritti civili.

720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l’una dell’altra, periscono per uno stesso infortunio senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dalla robustezza dell’età o del sesso.

721. Se coloro che perirono insieme avevano meno d’anni quindici, si presume che sia sopravvissuto il più avanzato in età.

Se erano tutti maggiori di sessant’anni, si presumerà che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi.

Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta, si presumerà che siano sopravvissuti i primi.

722. Se coloro che perirono insieme avevano compita l’età di anni quindici e non oltrepassavano quella dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio.

Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di sopravvivvenza che dà luogo all’apertura della successione, deve ammettersi secondo l’ordine naturale, e quindi il più giovane si presuppone sopravvissuto al più vecchio.

723. La legge regola l’ordine di successione fra gli eredi legittimi: in mancanza di questi, passano i beni ai figlj naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato.

724. L’immediato possesso dei beni, diritti ed azioni del defunto, passaipso jure negli eredi legittimi, coll’obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj: i figlj naturali però, il conjuge superstite, e lo Stato devono farsi immettere in possesso giudizialmente nei modi, che verranno determinati.

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Codice Napoleonico III – Dei differenti modi coi quali si acquista la proprietà – Disposizioni Generali

Disposizioni generali.

711. La proprietà de’ beni si acquista e si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni.

712. La proprietà si acquista anche per accessione, od incorporazione, ed in forza della prescrizione.

713. I beni che non hanno padrone, appartengono allo Stato.

714. Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno, e l’uso delle quali è comune a tutti

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

715. La facoltà della caccia e della pesca è parimente determinata da leggi particolari.

716. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui appartiene per metà a quello che l’ha scoperto, e per l’altra metà al proprietario del fondo.

Il tesoro è qualunque cosa nascosta o sepolta, della quale non v’ha alcuno che possa giustificare d’esserne il padrone, e che viene scoperta per il solo effetto del caso.

717. I diritti sopra gli effetti gettati in mare o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, sopra le piante ed erbe che crescono lungo le rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari.

Lo stesso ha luogo per le cose perdute di cui non si presente il padrone.

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