TITOLO II.
DELLE DONAZIONI TRA I VIVI, E DEI TESTAMENTI.
CAPO I.
Disposizioni generali.
893. Nessuno potrà disporre de’ suoi beni a titolo gratuito, se non per donazione tra vivi o per testamento nelle forme stabilite in appresso.
894. La donazione tra i vivi è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata, in favore del donatario che l’accetta.
895. Il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato d’esistere, di tutti o di parte de’ suoi beni, e che ha la facoltà di rivocarlo.
896. Le sostituzioni sono vietate.
Qualunque disposizione colla quale il donatario, l’erede instituito od il legatario sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all’erede instituito od al legatario.
[Nondimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che l’Imperatore avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, com’è stato regolato con l’Atto Imperiale del 30. Marzo 1806. e col Senatus-Consulto del dì 14., Agosto successivo.]1
897. Sono eccettuate dall’articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI. di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle.
898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l’eredità od il legato, nel caso in cui il donatario, l’erede od il legatario non la conseguissero.
899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione tra vivi o d’ultima volontà, per cui sarà dato ad uno l’usufrutto, e ad altri la nuda proprietà.
900. In qualunque disposizione tra vivi o d’ultima volontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai costumi.